Chi siamo,lo statuto
Statuto
- La società “Gruppo Cicloturistico MESCHIO – Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede in Caneva, ha lo scopo di praticare ed incrementare lo sport del ciclismo in tutte le sue discipline (Ciclismo paralimpico, Ciclismo su pista, Ciclismo su strada, Ciclismo Trials, Ciclocross, Indoor Cycling, Cycling for All e Master – attività cicloamatoriale competitiva, Cicloturismo, Mountain bike, Ciclismo sperimentale, amatoriale), promuovendo ogni forma agonistica, turistica ed amatoriale di attività, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva.
- La società è affiliata alle Federazioni dello sport che pratica e si impegna a rispettarne i regolamenti e le disposizioni. In particolare, la società si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, al suo Statuto ed ai suoi regolamenti.
SOCI
- La Società ha le seguenti categorie di soci: 1) fondatori, 2) ordinari, 3) corridori. Non sono ammessi soci temporanei, né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.
- Nella categoria dei soci fondatori sono ammessi coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione della Società. Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi tutti coloro che si impegnano a versare la rispettiva quota annuale. Nella categoria dei soci corridori sono ammessi tutti gli atleti in possesso dei requisiti per essere tesserati con la federazione affiliante la Società “Gruppo Cicloturistico MESCHIO – Associazione Sportiva Dilettantistica”.
- L’età minima per essere ammessi alla Società è di anni 14 (quattordici).
- Tutti i soci hanno diritto di godere dei benefici che la Società, nei limiti delle necessità e delle possibilità, stabilirà. I soci corridori dovranno inoltre necessariamente partecipare nel corso dell’anno, ad almeno una delle manifestazioni cicloturistiche indicate dalla società. Lo status di socio ed i relativi diritti, non sono trasmissibili né con atti tra vivi né “mortis causa”. La perdita dello status di socio, in ogni caso non comporterà mai il diritto alla restituzione delle quote versate. Le quote non potranno mai essere rivalutate.
- I soci che si rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, dal pagare le quote sociali, saranno dichiarati morosi e come tali saranno dimessi da soci, decadendo da ogni diritto sociale. La riammissione per morosità sarà decisa dal consiglio Direttivo a condizione che essi regolarizzino la loro posizione finanziaria dal periodo in cui hanno sospeso i pagamenti.
- Il socio che commetta, entro o fuori l’associazione, azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della società, potrà venire dal Consiglio Direttivo proposto per l’esclusione, da deliberarsi da parte dell’Assemblea.
ASSEMBLEA
- L’assemblea generale dei soci è convocata in seduta straordinaria ed ordinaria. La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo con avviso esposto presso la sede oppure pubblicato sul proprio sito web ufficiale almeno otto giorni prima dell’adunanza e consegnato personalmente o a mezzo posta o posta elettronica a tutti i soci, contenente il giorno, ora e luogo della riunione in prima ed in eventuale seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, da constatarsi da parte del Consiglio Direttivo, l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno la metà dei soci. - Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’assemblea con diritto ad un voto, purché si trovino in tutte le seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
b) abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno tre mesi;
c) siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Nessun socio può farsi rappresentare. - L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei convenuti. L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, mentre l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.
- L’Assemblea ordinaria delibera su:
a) rendiconto economico-finanziario;
b) relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
c) eventuale relazione del collegio sindacale;
d) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci poste all’ordine del giorno.
Le proposte dei soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della convocazione.
L’Assemblea ordinaria nomina:
a) il Presidente;
b) il Vice-Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) eventuali Sindaci (revisori);
Tutti i suddetti organi vengono eletti con votazioni separate. Potranno tuttavia essere eletti anche con votazione unica o con modalità diverse proposte dal Consiglio Direttivo di volta in volta, a condizione che almeno la metà degli aventi diritto al voto non esprima preventivo parere contrario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di quattordici membri:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Da cinque a dodici consiglieri;
I componenti del Consiglio Direttivo saranno scelti tra coloro che prima della votazione avranno espresso pubblicamente la propria disponibilità ad assumere l’incarico. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Tra i consiglieri viene eletto il Segretario Tesoriere nella prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione. In tale riunione verranno nominati i direttori sportivi, scelti anche al di fuori del Consiglio eletto. - Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo ed ha l’obbligo di predisporre annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il buon andamento della Società, esclusi solo quelli che lo Statuto attribuisce specificamente ad altri organi sociali. Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza formalità, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio nel quale, in caso di parità di voti, il voto del Presidente ha la prevalenza. Il Vice-Presidente assumerà tutte le funzioni e prerogative del Presidente in assenza del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio, comporteranno necessariamente la decadenza dell’intero Consiglio.
SINDACI, BILANCIO E UTILI
- L’Assemblea ordinaria potrà o meno decidere l’eventuale nomina dei Sindaci in numero di tre. Essi dureranno in carica tre esercizi.
- Ai Sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa. Essi faranno una relazione sul loro operato all’Assemblea generale dei Soci.
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo procede alla redazione del rendiconto economico-finanziario.
- L’Associazione non ha fini di lucro e dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale ed in quelle ad essa direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale sociale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
- Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci con la maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti aventi diritto di voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, dispone riguardo alla devoluzione del patrimonio sociale. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.
MODIFICHE DELLO STATUTO
- Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all’ordine del giorno dell’Assemblea;
b) che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.